Comunicati

 

Problematiche inerenti la fornitura di travetti prefabbricati per solai privi della documentazione di legge.

Facendo seguito a svariate segnalazioni pervenute a questo Ordine, relative all'utilizzo di elementi di solaio - travetti e/o lastre - prefabbricati privi della prescritta documentazione (certificato di origine della Ditta produttrice, relazione di calcolo e annessi schemi grafico-esecutivi debitamente firmati da tecnico abilitato), si ribadisce agli Iscritti quanto precedentemente comunicato, con Circolare prot. n. 688/03 del 16 Dicembre 2003, circa l'obbligatorietà di tale documentazione sancita dalla Legge 1086/71.
Pertanto tali materiali non potranno essere accettati in cantiere dalla Direzione dei Lavori se privi della documentazione sopra indicata.
Inoltre i Collaudatori dovranno provvedere a fare eseguire prove di carico al fine di accertare l'idoneità a sopportare i carichi di progetto dei solai realizzati con l'impiego di tali manufatti.

Consegna elaborati progettuali su supporto informatico.

A seguito di richiesta specifica di alcuni Colleghi, il Consiglio dell'Ordine ribadisce quanto già indicato nella Circolare prot. n. 450/04 del 30 Aprile 2004 sul comportamento che il Professionista deve tenere a fronte della pretesa dei Committenti di ottenere la consegna degli elaborati di progetto su supporto informatico in versione modificabile.
Poiché il problema deve essere affrontato sia sotto l'aspetto della tutela della proprietà intellettuale dei progetti elaborati dai Professionisti, sia in relazione al diritto dei Committenti di utilizzare l'opera intellettuale realizzata dai Professionisti medesimi, in base all'art. 11 della Legge n. 143 del 2 Marzo 1949, il Professionista rimane proprietario dei lavori originali, dei disegni e dei progetti dallo stesso redatti, anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica.
Sempre secondo quanto disposto dalla succitata Legge, il Committente ha la facoltà di trarre dal progetto tutte le copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi, copie che possono solo essere conformi al progetto originale, quindi non modificabili. Tale facoltà non comporta il diritto di pretendere la consegna di una copia in formato elettronico che consenta al Committente di modificare, in base alle sue esigenze e senza il consenso del Professionista, il risultato dell'opera intellettuale.
Inoltre, se in base alla Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" l'art. 11, commi 1 e 2, prevede che "alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, e lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni", l'art. 20, comma 1, della stessa Legge prevede invece che "indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".
In conclusione, il Professionista può, anzi deve, legittimamente rifiutare la consegna del progetto su supporto informatico modificabile, in quanto:
1. La proprietà intellettuale spetta esclusivamente al Professionista;
2. Il Committente ha il diritto di ricevere solo copie conformi del progetto e quindi non modificabili senza il consenso del Professionista;
3. Spettano al Professionista originariamente incaricato le eventuali modifiche o varianti al progetto, con l'onere del Committente di corrispondere i relativi compensi;
4. Le modifiche non autorizzate sono illegittime e il Professionista, per non aver adeguatamente impedito la unilaterale modifica del progetto, andrebbe incontro a responsabilità civili e penali in caso di danni a cose e persone arrecati a seguito della modifica progettuale, non autorizzata, ma nemmeno doverosamente impedita.
Alla luce di quanto sopra, e a tutela dell'attività professionale dei propri Iscritti, il Consiglio dell'Ordine non può in alcun modo autorizzare, anzi vieta, di fornire la documentazione progettuale su supporto informatico modificabile.

Linee di Indirizzo comportamentali circa le nuove procedure adottate dal Tribunale di Asti per la liquidazione parcelle dei C.T.U. alla luce della Legge 83/2015 e s.m.i.

A seguito della Legge di Conversione n. 132 del 6 agosto 2015, del Decreto Legge n. 83 del  27 giugno 2015 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria è stata introdotta una modifica dell’art. 161 c.p.c., ampliandolo con il seguente comma: Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
Gli Ordini Professionali hanno ottenuto un incontro con i giudici interessati presso il Tribunale di Asti per avere indicazioni circa la procedura da seguire per la liquidazione delle parcelle dei C.T.U. dopo l’emanazione della Legge di cui sopra.
Dall’incontro sono emerse alcune indicazioni, che si divulgano in attesa di una circolare esplicativa da parte del Tribunale di Asti, partendo dal presupposto che la proposta di parcella debba essere redatta dettagliando tutte le voci che la compongono e dividendo l’importo che deriva dalla valutazione dell’immobile da tutti gli altri (rilievi, ricerca atti, pratiche Docfa, APE…)
1. Per quanto riguarda la liquidazione delle parcelle non ancora depositate, si dovrà inserire, al termine della stessa, la seguente dicitura: "si chiede la liquidazione dell'acconto nella misura massima consentita dalla legge" (che sarà non superiore al 50%); tutte le spese, gli onorari a vacazione  e le pratiche accessorie (pratiche catastali, A.P.E. ecc.) saranno liquidate per il 100%
2. Per quanto riguarda le parcelle già depositate e non ancora liquidate, occorrerà inviare, con procedimento telematico, una richiesta di liquidazione all’interno della procedura di riferimento; tale richiesta potrà essere corredata dalla proposta di parcella già depositata, a discrezione del CTU; questa nuova istanza servirà al giudice  come promemoria delle parcelle non ancora liquidate.
Durante l’incontro sono stati esposti altri dubbi e quesiti circa la nuova procedura, ai quali sono state date le seguenti indicazioni:
- se un immobile dovesse rimanere invenduto, l’importo sul quale si baserà il calcolo della parcella, per la quota determinata dal valore dell’immobile, sarà l’ultimo prezzo a base d’asta
- in caso di sospensione della procedura, estinzione del debito, o qualsiasi altra causa che interrompa il processo di valutazione prima della determinazione del valore dell’immobile, la parcella sarà liquidata in base a tutte le attività svolte calcolate a vacazione.