ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI - Incompatibilità con l'esercizio della professione.
Cari Colleghi, care Colleghe,
a seguito delle tornate elettorali conclusasi recentemente, come da art. 21 del Codice Deontologico degli Ingegneri "Incompatibilità" e da Sentenza della Corte di Cassazione n. 14764 del 22 Giugno 2016 (allegata), questo Consiglio ricorda:
- ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell’incarico professionale e fino all’approvazione del piano, dall’accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell’ambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
- ai sensi dell’art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali il professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall’esercizio dell’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrà intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorché questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene.
- ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 l’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare.
Augurandovi buon lavoro, sollecitiamo gli eletti ad attenersi alla normativa prestando attenzione alle azioni che dovranno intraprendere durante il mandato.
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